Addio mantenimento se il figlio non cerca lavoro

Così la cassazione conferma la revoca dell’obbligo di mantenimento a carico del padre nei confronti della figlia volutamente disoccupata.

 

 

Con la sentenza n. 22314/2017, la Corte di Cassazione pone fine all’obbligo di mantenimento da parte del genitore nei confronti della figlia, che pur disoccupata, non si è mai interessata a trovare un lavoro. La donna, trentacinquenne, in ottima salute e senza nessun tipo di patologie, riceveva un assegno mensile da parte del genitore facoltoso su cui pendeva l’obbligo di mantenimento, ma non si era “neppure attivata per la ricerca di un lavoro successivamente al compimento del diciottesimo anno di età”

Non basta dunque essere disoccupati e non autosufficienti economicamente per ricevere un corrispettivo mensile da parte del genitore, occorre che il mantenuto, una volta finiti gli studi e raggiunta un’età tale da essere potenzialmente autonomo, si trovi in una posizione attiva di ricerca del lavoro.

Anche se il figlio ha raggiunto la maggiore età non perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori. Secondo la nostra legislazione, il diritto al mantenimento cessa una volta raggiunta l’indipendenza economica da parte del figlio, quando cioè ha una occupazione economica non precaria e duratura nel tempo tale da garantire il proprio sostentamento. Non viene considerato il lavoro stagionale o occasionale e deve essere in linea col percorso formativo del giovane. “A tale riguardo la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta”.

Una volta che il giovane ha completato gli studi, perde il diritto al mantenimento se non dimostra di aver cercato un posto di lavoro, rimane però in capo al genitore l’onere di fornire gli elementi di prova sulla non operatività del figlio. L’obbligo al mantenimento cesserà una volta che il giudice avrà accettato le prove fornite dal genitore e riconosciuto la disponibilità del genitore di aver messo il giovane nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente. Il genitore, per vedersi riconosciute le proprie ragioni, necessita di prove inconfutabili, tali da garantire il decadimento dell’assegno di mantenimento. Per fare ciò è opportuno rivolgersi a istituti investigativi in grado di fornire la documentazione necessaria. L’investigatore privato è in grado di raccogliere e fascicolare le  prove rilevanti al fine di garantire un risultato incontrovertibile in sede giudiziaria.

 

 

 

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