Comportamenti scorretti nel pubblico impiego e responsabilità del dirigente.

Cosa cambia a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 71/2016.

 

Nonostante i recenti provvedimenti presi dallo Stato per combattere tale distorsione, l’assenteismo si presenta come un fenomeno dilagante nel nostro Paese sia nel settore pubblico che in quello privato.

Può assumere varie forme: da quella più presente nella cronaca giornalistica dei “furbetti del cartellino”, cioè i casi di chi timbra o si fa timbrare il cartellino per poi assentarsi dal lavoro per motivi personali, ai casi di uso fraudolento della legge 104/1992, che riguarda l’assistenza di un famigliare, per finire con i casi più classici della cosiddetta malattia simulata.

I dati forniti dalla CGIA di Mestre relativi al 2015, mostrano come tale fenomeno sia differente per i dipendenti del pubblico impiego rispetto a quelli del settore privato. In media, nel settore pubblico, le assenze per malattia registrate dall’Inps hanno interessato più di un dipendete su due (57%) di tutti gli occupati e circa un dipendente su tre (38%) nel settore privato.

Considerando che non tutti i lavoratori dipendenti del settore privato sono assicurati per la malattia, i dati sul pubblico impiego risultano ancora più preoccupanti.

Se consideriamo anche la legge 104/1992, i permessi retribuiti nel 2015 hanno interessato 440.000 lavoratori su 3,5 milioni di dipendenti pubblici. Nel settore privato invece, su un totale di 13 milioni di lavoratori hanno usufruito dei permessi “solo” 450.000 lavoratori. Come si può notare, il numero medio annuo di giorni di permesso del settore pubblico è quattro volte superiore a quello del settore privato.

La recente riforma della pubblica amministrazione ha cercato di arginare tale fenomeno, in particolare è stata prevista una doppia responsabilità se un illecito viene commesso e provato. Per il dipendente infedele e per i colleghi che favoriscono i comportamenti illeciti, scatterà il licenziamento e l’interruzione del pagamento dello stipendio. Per il dirigente che non monitorerà in maniera adeguata il comportamento dei dipendenti, verrà predisposto l’iter per la dismissione dell’incarico e il relativo licenziamento.

Il dirigente pubblico, grazie alla sentenza della Corte dei Conti n. 71/2016, per tutelarsi da eventuali responsabilità, può avvalersi dei servizi offerti da un’agenzia di investigazione che attesti, con prove inconfutabili, sia la responsabilità e diligenza del dirigente stesso che l’eventuale scorrettezza del dipendente sospettato di infedeltà aziendale.

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