Abuso del diritto e legittimità del licenziamento

Uso dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per scopi diversi dall’assistenza al disabile.

La Suprema Corte con la sentenza n. 1394/2020 conferma il proprio orientamento in materia di licenziamento dei prestatori di lavoro subordinati che abusano del diritto riconosciuto dalla legge n. 104/1992.

Nel caso posto al vaglio della Suprema Corte il dipendente aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila. Quest’ultima confermava il licenziamento per giusta causa intimato dalla datrice di lavoro. Il dipendente era accusato di aver usufruito dei permessi riconosciuti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 per scopi diversi dall’assistenza al disabile.

Il ruolo dell’investigatore privato

La datrice di lavoro si era rivolta ad un istituto investigativo per dimostrare l’infedeltà del dipendente. L’investigatore ha documentato che il dipendente si era recato presso l’abitazione del padre disabile solo per quindici minuti ed esclusivamente in una delle quattro giornate di permesso utilizzando, peraltro, la pausa pranzo (e non l’orario concesso per il permesso).

Le prove raccolte sono state determinanti per la Corte d’Appello che, proprio sulla base della relazione dell’agenzia investigativa ha considerato raggiunta la prova dell’abuso dei quattro permessi ex art. 33 legge n. 104/92.

L’orientamento della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte, nel ratificare l’operato della Corte territoriale, ha confermato che i permessi di cui alla legge n. 104/1992 siano riconosciuti al lavoratore esclusivamente in ragione dell’assistenza al disabile. (Cass. n. 21529 del 2019; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 17968 del 2016; Cass. n. 8784 del 2015).

In conclusione, respingendo il ricorso del lavoratore la Corte ha ribadito il proprio orientamento (Cass. n. 17968 del 2016). Ovvero che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che utilizzi i permessi previsti dalla Legge n. 104/92 per finalità diverse dall’assistenza del familiare disabile integra, in primo luogo, un abuso del diritto. In secondo luogo, la condotta descritta viola i principi di correttezza e buona fede. Sia nei confronti del datore di lavoro, il quale si priva della prestazione lavorativa del dipendente, sia nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, dando luogo a una indebita percezione dell’indennità e a uno sviamento dell’intervento assistenziale.

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