Cassazione: si può addebitare la separazione al coniuge che tradisce anche se il rapporto era già in crisi.

Respinto il ricorso in oggetto e confermato le disposizioni del giudice d’Appello.

 

Con l’ordinanza n. 17991 del 24 Luglio 2013, la Corte di Cassazione ha previsto la possibilità di addebito della separazione anche nel caso in cui l’infedeltà del coniuge avvenga quando il rapporto con l’altro coniuge era già logorato. Per la prima volta viene ribaltata quella che ormai era diventata una consuetudine giurisprudenziale, la Corte, ritiene infatti che si debbano contestualizzare sia il tradimento che il rapporto tra i coniugi.

Nel caso specifico “il tradimento sarebbe stato l’epilogo di una crisi coniugale imputabile al marito stesso” e l’infedeltà è stata considerata come l’atto ultimo, estremo, che ha definitivamente segnato la rottura del rapporto di fiducia tra la coppia. Il nesso di causalità ed effetto è stato individuato dal giudice nel comportamento del marito, il quale ha reso impossibile il prolungarsi del rapporto e della convivenza tra i due coniugi.

“La Corte territoriale ha ritenuto che prima ancora di intraprendere una relazione adulterina, il marito aveva dimostrato una disaffezione nei confronti della moglie, tanto da <<dividere i letti>> e rifiutare di intrattenere con lei rapporti sessuali. In tale contesto, il tradimento sarebbe stato l’epilogo di una crisi coniugale imputabile al marito stesso”.

E’ stato così confermato l’addebito di un assegno periodico di mantenimento a carico dell’ex marito da parte della corte, confermando la sentenza d’appello e ritenendo giusta l’applicazione del giudice degli articoli 2697 e 156 del codice civile.

Articolo 2697, Onere della prova.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

Articolo 156, Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

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