Cassazione: separazione con addebito e tradimento per vendetta

Al primo traditore va l’addebito di mantenimento.  

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3318/2017, ha stabilito che la separazione con addebito spetta al coniuge che è stato infedele per primo. Vale, quindi, l’originalità del tradimento.

Se l’altro coniuge intrattiene, successivamente allo scoperta del tradimento, una relazione extraconiugale per ripicca, non gli può essere addebitata la separazione. Il termine del rapporto coniugale è determinato, dunque, dall’originalità dell’infedeltà.

Nel caso di specie, i giudici, in fase di separazione, avevano addebitato quest’ultima al marito a seguito dell’esame di ben due relazioni investigative che avevano accertato l’esistenza di una relazione extraconiugale dell’uomo con altra donna.

Il marito aveva chiesto, a sua volta, inutilmente, l’addebito alla moglie, seppur accertando che anch’essa aveva intrapreso una relazione adulterina.

Ciò era avvenuto, però, successivamente alla scoperta della relazione del marito, all’abbandono del tetto coniugale da parte di quest’ultimo e addirittura successivamente al deposito del ricorso per separazione, dimostrando dunque che la rottura del matrimonio non dipendesse da tale relazione.

La Cassazione ha ribadito, inoltre che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto”.

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